Accesso civico

Accesso civico art. 5, c. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, art. 2, c. 9-bis, l.n. 241/1990, Linee Guida FOIA (delibera n. 1309/2016)
 
 
Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, art. 2, c. 9-bis, l.n. 241/1990
L’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.
 
Accesso "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Tale tipologia di accesso, nuova rispetto alla previgente formulazione normativa di accesso civico “semplice”, si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
La trasparenza costituisce condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La trasparenza diviene, quindi, principio cardine e fondamentale dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini.
Come previsto nella Legge n. 190/2012, il principio della trasparenza costituisce, inoltre, misura fondamentale per le azioni di prevenzione e contrasto della corruzione.
Il diritto all’informazione è generalizzato, la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto devono costituire eccezioni.
 
L’accesso civico può essere richiesto indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e non necessita di alcuna motivazione.
 
La richiesta di accesso è gratuita e può essere trasmessa, anche in via telematica, a:
a. Ufficio che detiene i dati, le informazioni, i documenti (urp@ispro.toscana.it);
b. Ufficio Relazioni con il Pubblico (urp@ispro.toscana.it);
c. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nel caso in cui si riferisca a dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (trasparenza.anticorruzione@ispro.toscana.it).
 
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
 
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (salvo che vi sia la presenza di controinteressati che sospende il termine fino all’eventuale loro opposizione) con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
 
Il rifiuto, il differimento e la limitazione all’accesso sono ammessi solo quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi giuridicamente rilevanti pubblici o privati previsti dall'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013.
 
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.
 
Le decisioni dell’amministrazione competente o del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, possono essere impugnate dal richiedente attraverso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ISPRO è la Dr.ssa Barbara Mengoni Dirigente Amministrativo Tel.: 055 32697845 e-mail:trasparenza.anticorruzione@ispro.toscana.it
 
L'Istituto per disciplinare il procedimento di accesso civico e di accesso generalizzato ha adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 219 del 07.09.2017 apposito Regolamento.
 
 
 
Registro degli accessi Linee Guida Anac FOIA (del. 1309/2016)
 
 

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Data creazione: 21/04/2015
Data ultima modifica: 30/06/2023